Giovedì 15 maggio, presso la Sala Digipass della Biblioteca L. Fumi di Orvieto, l’assessore all’ambiente, energia e programmazione territoriale Thomas De Luca ha illustrato il disegno di legge sull’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Come associazione Nova abbiamo sottolineato di condividere il ruolo imprescindibile delle energie rinnovabili nel processo di decarbonizzazione.
E’ stato, al tempo stesso, ribadito che l’obiettivo debba essere quello di una pianificazione di impianti di energia rinnovabile dimensionati alle caratteristiche e alle esigenze del territorio, incentrata sullo sfruttamento delle aree cementificate e già impermeabilizzate e, in ogni caso, sul deciso contrasto alla diffusione di mega impianti in aree agricole altamente impattanti su ambiente, paesaggio e identità culturale.
Seppure i presupposti che guidano il disegno di legge appaiono positivi, abbiamo presentato delle osservazioni per tentare di fugare alcune sospette contraddizioni rispetto all’intento, dichiarato nella relazione, di conciliare, “la pianificazione energetica con la tutela del paesaggio, dell’ambiente, delle aree agricole e forestali, delle risorse idriche, della qualità dell’aria, della biodiversità”.
Nello specifico:
- E’ opportuno integrare con accuratezza il dato di 7.465 ettari pari alla superficie totale dell ingombro a terra di tutti i fabbricati umbri, con quello della restante superficie già impermeabilizzata (parcheggi, aviosuperfici, distributori etc.).
E’ a tal proposito fondamentale definire esattamente quale ulteriore percentuale di superficie risulterebbe necessaria per garantire l’autonomia energetica regionale (obiettivo 2050), calcolata quest’ultima in 4724 ettari (adottando un indice di conversione teorica basato esclusivamente sul fotovoltaico).
Senza un chiarimento di questo genere ogni ulteriore scelta e considerazione normativa rischia di apparire fallace.
- L’articolo 5 del disegno di legge risulta vago rispetto alla disciplina della prevalenza del criterio di idoneità secondo cui, nei casi in cui un progetto di impianto ricada all’interno sia di un’area idonea che di una non idonea, prevale il criterio di idoneità.
Nello specifico sembra non sussistere alcun tipo di limite alla percentuale dell’impianto ricadente in area non idonea rispetto al totale dell’impianto, aprendo la possibilità a situazioni artificiose in cui l’1% di un mega impianto in area idonea consenta la realizzazione dell’ulteriore 99% in area non idonea.
- Riteniamo altresì fondamentale stabilire dei limiti relativamente alla grandezza degli impianti al servizio di una CER per cui non si applicano le disposizioni di cui all’art 4 comma 2. La finalità è quella di evitare abusi da parte di CER tali solo sulla carta, dunque non nate dall’attivazione di una reale partecipazione dal basso e comunitaria, quanto da investimenti di grandi gruppi energetici.
- Esprimiamo, inoltre, perplessità circa il forte sostegno all’agrivoltaico, per cui non si riscontrano indicazioni di vincoli circa la grandezza degli impianti.
- Condividiamo la scelta dichiarata di “prediligere medi e piccoli impianti FER diffusi sul territorio e prossimi alla domanda”, ma temiamo che il suddetto obiettivo sia incompatibile con quanto concesso dal comma 6 dell’art. 7 per cui “l’installazione di impianti solari fotovoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, non può essere comunque superiore all’occupazione massima del 3 per cento della superficie agricola di ciascun Comune.”
Si tratta, a nostro giudizio, di una percentuale troppo elevata, assolutamente inadeguata alla tutela di ambiente e paesaggio.
Il comune di Orvieto, per fare un esempio, si estende su 28732 ettari, 16094 dei quali rappresentano superficie agricola (ISTAT 2010). L’articolo 7 consente in questo comune di mettere a disposizione per mega impianti una superficie pari a circa 483 ettari. Una cifra che, pur ridotta del quantitativo di superficie già occupata da impianti realizzati o autorizzati, mostra in maniera evidente l’incapacità della normativa di disincentivare speculazioni ad alto impatto ambientale, paesaggistico e culturale.
